Statuto
Art. 1
Denominazione
E' costituita una società per azioni che ha denominazione di "Aquilana Società Multiservizi S.p.A.", nel seguito anche indicata come "società". La società può validamente identificarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con la denominazione abbreviata di "ASM S.p.a.".
Art. 2
Sede
La Società ha sede legale in L'Aquila. Il Consiglio di amministrazione, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie, succursali, dipendenze, filiali, recapiti ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza, unità locali comunque denominate.
Art. 3
Durata
La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea a termini di legge.
Art. 4
Oggetto
La società ha per oggetto servizi di pubblica utilità a terzi, privati e pubblici:
a) progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il sistema integrato dei rifiuti. Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, avvio a recupero e riciclo, smaltimento; gestione di impianti funzionali alle stesse fasi; realizzazione e/o gestione d'impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e di eventuali reti connesse; commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;
b) attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi;
c) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private; gestione delle caditoie stradali; trattamenti antighiaccio e rimozione neve; servizi di disinfestazione, disinfezione e sanificazione ambientale;
d) gestione del verde pubblico, urbano e privato e delle relative attrezzature d'arredo; servizi di diserbamento;
e) adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela, educazione e comunicazione ambientale ed alla corretta gestione del territorio;
f) attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;
g) incarichi di studio e consulenza inerenti le attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e/o complementari; sviluppo e promozione progetti nel settore ambientale ed energetico;
h) attività di accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;
i) gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza industriale;
j) progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative.
La società può provvedere all'esercizio, sia direttamente che indirettamente, di altri servizi pubblici di interesse
economico e/o sociale che siano ad essa affidate dal Comune previa deliberazione del Consiglio Comunale.
La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di opere e impianti, sia direttamente che indirettamente. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie, strumentali o complementari rispetto all'oggetto sociale.
Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società può istituire o partecipare a società, enti, imprese, consorzi e associazioni, così come può, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate o partecipate. Può infine assumere finanziamenti, mutui passivi nonché concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere, esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico.
La Società può procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti la realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; l'effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali.
La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.
La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni.
La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.
La società potrà partecipare, ai sensi di legge, ad appalti e concessioni degli stessi servizi pubblici locali di cui ai propri fini statutari, così come potrà sviluppare gestioni per conto terzi previa convenzione.
Art. 5
Capitale sociale
Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di L'Aquila è pari ad Euro 2.860.000,00 (duemilioniottocentosessantamila/00) rappresentante l'intero capitale sociale della società, espresso da n. 2.860.000 azioni ordinarie, nominative indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.
Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, anche con l'emissione di azioni privilegiate e comunque con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Possono essere soci della società esclusivamente i soggetti di diritto pubblico o privato dotati di personalità giuridica.
A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale in conformità alle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti in materia fiscale e creditizia, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci indicato nell'art. 2421 codice civile, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994.
Art. 6
Azioni ordinarie
Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 codice civile.
Art. 7
Partecipazione privata e pubblica
Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie potrà essere posseduto da soci di diritto privato scelti ai sensi di legge e di diritto pubblico scelti senza procedura concorsuale. Ai fini del presente articolo, i soci di diritto pubblico che volontariamente o obbligatoriamente si trasformeranno in soggetti di diritto privato, conserveranno tutti i diritti e gli obblighi antecedenti alla trasformazione.
Art. 8
Trasferimento delle azioni – Diritto di prelazione
Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio risultante dal Libro soci, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ed altro), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni o sui diritti di opzione.
I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo, debbono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti in proporzione alla partecipazione al capitale della società.
Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiari di non essere d'accordo sul prezzo – fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel qual caso avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario – e nel caso di trasferimento a titolo gratuito avrà comunque diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 33 che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. Nella propria valutazione l'organo ora indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni sociali. Esso dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero delle azioni e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire – in conformità a criteri di mercato – un premio di
maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza. Il Collegio Arbitrale comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui ai commi primo e quarto e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, erede, legatario, eccetera) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni o ai diritti di opzione e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.
Il socio offerente ha il diritto di rinunciare alla cessione, il cui corrispettivo sia stato fissato dal Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del Collegio Arbitrale stesso. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo del rinunciante.
Anche i soci aventi diritto alla prelazione hanno diritto nell'ipotesi suddetta di rinunciare all'acquisto, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del Collegio Arbitrale. In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti ed il socio offerente è libero di trasferire le proprie azioni, alle condizioni indicate nell'offerta di cui al primo comma. Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 180 (centoottanta) giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento a terzi, egli, in caso di nuovo trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.
Art.9
Diritto di gradimento
Il socio che intenda cedere le proprie azioni ad un terzo o che intenda sottoporre a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne comunicazione al legale rappresentante della società mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, indicando la persona del potenziale acquirente e le relative condizioni.
E' rimesso al giudizio del consiglio di amministrazione e, in via di reclamo, all'assemblea ordinaria, il placet all'alienazione a terzi delle azioni (a qualunque titolo), senza l'obbligo di motivarne il rifiuto ma con l'obbligo di indicare, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione indicata nel comma uno, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nella proposta di cessione con il soggetto non gradito.
L'eventuale diniego al gradimento dovrà essere comunicato al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella comunicazione.
Nel caso in cui non sia stato dato il gradimento e nel caso in cui il cedente non abbia proposto altro acquirente è facoltà del proponente-cedente di recedere dalla società secondo le modalità degli artt. 2437, 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del codice civile.
Il consenso potrà essere negato in modo motivato nel caso in cui: il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto d'interessi con la società; il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa.
Art.l0
Obbligazioni
La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.
Art. 11
Assemblea azionisti
L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata nel Comune dove ha sede la società. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
Art.12
Avviso di convocazione
Sino a quando la società non faccia ricorso al capitale di rischio l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso con attestazione di ricevimento, recapitato a mano o a mezzo posta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art.13
Competenze
L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno un volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze inerenti la struttura e l'oggetto della società lo richiedano, la stessa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.
L'assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge e dal presente statuto, e inoltre:
a) sulla nomina e sulla revoca del presidente e dei consiglieri di amministrazione fermo quanto previsto nell'art.18 del presente statuto;
b) sulla nomina e sulla revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, fermo restante quanto previsto nell'art. 27 del presente statuto;
c) sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti locali;
d) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate o partecipate;
e) sull'acquisto di partecipazioni di valore superiore al venti per cento (20%) del valore contabile del proprio patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;
f) sui compensi degli amministratori e dei sindaci.
L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, comma 6 e dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e s.i. a favore del membri del consiglio di amministrazione, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative.
Art.14
Intervento e voto
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea e che almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 2372 codice civile.
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
Art.15
Presidenza e segreteria
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Presidenza è assunta, nell'ordine e se nominato, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, più anziano di età, ovvero da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.
Art.16
Costituzione e deliberazioni
In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.
L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, lettera "c", del D.L. 332/1994 convertito dalla legge 474/1994, i soci di diritto pubblico sono titolari del diritto di veto da rilasciarsi espressamente per l'adozione di delibere di scioglimento anticipato della società (ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, punto n. 6 del codice civile), di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o rami di attività, di fusione, di scissione, di trasformazione, nonché di trasferimento della sede sociale e di cambiamento all'oggetto sociale, di modifica dello statuto tale da modificare i poteri del presente comma nonché le prerogative esercitate ai sensi degli articoli 2458 e successivi, codice civile.
Art. 17
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di tre membri, ivi compreso il Presidente, anche non soci, con comprovate esperienze in campo gestionale e amministrativo, non ostative all'incarico ai sensi della normativa vigente.
Art. 18
Il membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea ordinaria come di seguito indicato:
- un membro e il Presidente, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, su designazione del Sindaco del Comune di L'Aquila;
- allorché si verificherà la pluralità dei soci, il restante membro sarà eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Fino a quando il Comune dell'Aquila deterrà il 100% del capitale sociale la designazione del Consiglio di Amministrazione nella sua interezza spetterà al Sindaco del Comune di L'Aquila.
Gli Amministratori possono essere nominati per un massimo di tre esercizi sociali e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono stati nominati.
Gli Amministratori decadono dal loro ufficio nel caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 2386 c.c. e del presente Statuto.
Gli stessi possono essere revocati con decisione dell'Assemblea ordinaria in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente dall'assemblea stessa o, eventualmente, all'atto della nomina.
Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Anche in questo caso dovranno essere rispettati i criteri di proporzionalità, rappresentanza e designazione di cui al presente articolo.
Nell'eventualità che un Consigliere sia revocato, lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco del Comune, di Consigliere e di Assessore, e con altre fattispecie previste dalle leggi e dall'articolo 2390 codice civile.
Art.19
Competenze Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, per il generale andamento della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato per legge all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto.
Il Consiglio può nominare:
a) un amministratore delegato (solo in caso di privatizzazione), conferendo allo stesso proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 codice civile;
b) un Direttore Generale, scelto anche al di fuori del proprio seno con attribuzione dei relativi poteri ai sensi dell'articolo 2396 c.c., e altri dirigenti;
c) un segretario, non retribuito, scelto anche al di fuori dei
propri membri.
Il consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, comma 6 e dell'articolo 5, comma 2, D. Lgs. 472/1997 e s.i. stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.
Art.20
Cariche sociali
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società, cura i rapporti istituzionali e con le Autorità locali, Regionali e Statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi; convoca e presiede l'assemblea; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio; esercita le attribuzioni a lui delegate dal Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice presidente che sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento; in tali circostanze il vice presidente provvede inoltre alla gestione ordinaria della società, rispetto alla quale ha la rappresentanza sia di fronte ai terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale anche disgiuntamente dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento del vice presidente, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano in carica o, in caso di parità, più anziano per età.
Art.21
Deleghe e attribuzioni
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'articolo 2381 codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare procuratori o institori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione ivi compresi i dirigenti o dipendenti.
Non sono delegabili, oltre a quanto la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni su:
a) programmi economici pluriennali, politica generale degli investimenti e dei prezzi o tariffe;
b) nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
c) convenzioni e accordi con i soggetti di diritto pubblico per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio (o convenzioni);
d) assunzione di mutui;
e) acquisto e vendita di beni immobili e operazioni immobiliari.
Art.22
Convocazione del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente se nominato o da chi fa le veci del presidente.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma o email spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
Art.23
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
Art.24
L'Assemblea ordinaria, nella prima seduta, stabilisce i compensi fissati, per il presidente nella misura massima del 60% dell'indennità spettante all'Assessore del Comune dell'Aquila e, per gli altri amministratori, nella misura massima del 40% dell'indennità spettante al Presidente.
Agli Amministratori compete, altresì, ex lege, il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per le relative polizze assicurative, autonomamente definite dal consiglio stesso in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente statuto.
Il compenso spettante all'Amministratore delegato, ove nominato, e stabilito dall'Assemblea nella misura massima di quello previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art.25
Presidente, vice presidente, Amministratori, Direttore Generale.
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.
In assenza del Presidente, il vice presidente, se nominato, o chi fa le veci del Presidente, per l' attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale, anche disgiuntamente dal Presidente.
Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti su delega del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze definite al precedente articolo 20.
Per il compimento di alcune attività può essere dal Consiglio di Amministrazione attribuita la rappresentanza della società anche al Direttore Generale (se nominato).
Nell'ipotesi di costituzione del comitato esecutivo, sarà necessariamente chiamato a farne parte almeno uno degli amministratori già nominati ai sensi dell'articolo 2449 codice civile.
Art.26
Direttore generale
La nomina del Direttore generale spetta al Consiglio di Amministrazione il quale può delegare tale facoltà al proprio Presidente. Chi provvede alla nomina ne individua le procedure di scelta.
Il Direttore generale dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il rapporto di lavoro, anche limitato nel tempo, sarà disciplinato dalle norme sul lavoro dipendente.
I poteri saranno esercitati previo rilascio di procura speciale.
Art.27
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e si compone del presidente, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria su designazione del Sindaco del Comune di L'Aquila previa consultazione dei capigruppo consiliari del Comune di L'Aquila. Allorchè si costituisca la pluralità dei soci, al Sindaco del Comune di L'Aquila spetta la designazione del Presidente del Collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, ai sensi dell'articolo 2449 codice civile. Il secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea.
Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione così come previsto dall'art. 2403 del codice civile.
Il Collegio deve altresì convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge.
I sindaci rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.
L'assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e dei sindaci effettivi all'atto della nomina. I compensi possono essere variati anche prima della scadenza del triennio qualora motivi lo richiedano. Detti compensi non potranno risultare inferiori ai minimi di legge.
Art. 28
Il controllo contabile sulla società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis c.3, è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia nominato dall'Assemblea ordinaria.
Art.29
Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 30
Approvazione del bilancio
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredato dai relativi allegati. Il bilancio così redatto è presentato all'assemblea nell'adunanza annuale ed è comunicato al collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2429 terzo comma del codice civile.
Art.31
Distribuzione degli utili
L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
a) il quindici per cento (15%) alla riserva statutaria;
b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
I dividendi sono pagati nei luoghi e nei tempi che saranno comunicati dal consiglio di amministrazione.
Art.32
Scioglimento
Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.
L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne definisce i poteri.
Art.33
Clausola compromissoria
Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite, qualora le parti siano due, alla decisione di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo tra i primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di L'Aquila mediante decreto su ricorso della parte più diligente da notificarsi all'altra parte.
Nell'ipotesi in cui la controversia riguardi tre o più parti, allora la nomina di tutti e tre gli arbitri verrà effettuata dal Presidente del Tribunale dell' Aquila che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione di Presidente.
Il collegio arbitrale, così costituito, avrà sede in L'Aquila e deciderà in via rituale e secondo diritto.
Qualora la causa non sia compromettibile in arbitri, ai sensi dell'articolo 806 codice procedura civile, il foro competente sarà quello di L'Aquila.
Art.34
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i componenti gli organi sociali il foro competente è quello di L'Aquila.
Art. 35
Rinvio
La legge regola quanto il presente statuto non prevede espressamente.
Firmato
Scimia Alfonso
Vincenzo Galeota – Notaio
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